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FUNZIONI DELLE CAMERE

  • equilibrio tra uomini e donne nella rappresentanza
  • previste funzioni diverse per le due camere
    • Camera dei deputati
      • rappresenta la nazione
      • dà la fiducia al governo
      • indirizzo politico
      • funzione legislativa
      • controllo sul governo
    • Senato
      • rappresenta le istituzioni territoriali
      • raccordo tra lo stato e gli enti locali
      • concorre nella funzione legislativa e nel raccordo tra stato, enti locali e Unione Europea
      • partecipa alle decisioni in ambito del diritto Ue
      • valuta l’attività della pubblica amministrazione e l’impatto delle politiche Ue sui territori
      • dà pareri su nomine governative
      • verifica l’attuazione delle leggi
  • parlamentari
    • dovere di tutti i parlamentari di partecipare ai lavori
    • indennità solo ai deputati
    • si rimanda al regolamento della Camera la previsione dei diritti delle minoranze parlamentari e la formulazione di uno statuto delle opposizioni

 

COMPOSIZIONE DEL SENATO

  • 95 senatori rappresentativi delle regioni (74 consiglieri regionali + 21 sindaci) + 5 nominati dal Presidente della Repubblica + gli ex capi di stato + i senatori a vita attuali
  • ogni regione sceglie il proprio gruppo di rappresentanti tra i propri componenti più un sindaco per ciascuna regione
  • il metodo di elezione in consiglio regionale è proporzionale e “in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri”, inoltre ”i seggi sono attribuiti in ragione dei voti espressi e della composizione di ciascun Consiglio”
  • il numero di senatori per regione è proporzionale alla popolazione ma con un minimo di 2 ciascuna
  • la durata in carica dei rappresentanti delle regioni è uguale a quella del proprio consiglio regionale
  • il presidente della repubblica nomina i propri senatori per meriti in “campo sociale, scientifico, artistico e letterario”, la loro durata in carica è 7 anni non rinnovabili

 

FUNZIONE LEGISLATIVA

  • competenza concorrente tra le due camere
    • leggi di revisione della costituzione e leggi costituzionali
    • leggi di attuazione della costituzione riguardanti:
      • tutela delle minoranze linguistiche
      • i referendum popolari e le altre forme di consultazione
      • legge elettorale
      • funzioni del governo
      • comuni
      • partecipazione dell’Italia all’Ue
      • leggi su incadidabilità e inelleggibilità dei senatori
      • autonomia regioni a statuto speciale
      • accordi fatti dalle regioni
      • risorse per enti locali
      • altre leggi riguardanti gli enti locali
  • tutte le altre leggi la competenza è esclusiva della camera
  • ogni nuova legge può essere esaminata dal Senato se 1/3 dei suoi componenti ne fa richiesta
  • in questo caso, il Senato ha 30 giorni per proporre modifiche, poi si esprime la Camera votando in modo definitivo
  • eccezioni
    • leggi dello stato che intervengono in materie regionali per interesse nazionale: l’esame del senato è automatico ed entro 10 giorni. Se il Senato propone modifiche a maggioranza assoluta, la Camera può respingerle solo a maggioranza assoluta a sua volta
    • legge di bilancio: il senato può proporre modifiche entro 15 giorni
    • solo la Camera autorizza stato di guerra, amnistia e indulto, rattifica trattati internazionali (tranne quelli che riguardano l’Ue, che devono essere approvati da entrambe la camere)
    • fiducia e sfiducia al Governo attribuite solo dalla Camera
    • autorizzazione per il tribunale dei ministri attribuita solo dalla Camera
  • i presidenti delle camere decidono sui conflitti di competenze
  • il Senato può svolgere attività conoscitive ed esprimere osservazioni sugli atti all’esame della Camera
  • il Senato può creare commissioni d’inchiesta solo su materie che riguardano le autonomie territoriali

 

INIZIATIVA LEGISLATIVA

  • il Senato può chiedere, a maggioranza assoluta, alla Camera di esaminare una proposta di legge, entro 6 mesi dalla sua presentazione
  • leggi di iniziativa popolare: sono necessarie 150mila firme e rimando ai regolamenti parlamentari su forme e tempi dell’esame da parte del Parlamento
  • rimando a legge costituzionale che crei referendum propositivi e consultivi

 

PRIORITÀ LEGISLATIVA

  • per proposte che ritiene urgenti, il Governo può chiedere alla Camera procedure veloci, da votare entro 5 giorni
  • se la Camera accetta, deve deliberare a riguardo entro 70 giorni
  • i tempi per l’eventuale esame del Senato sono ridotti a metà
  • sono escluse le proposte di legge su cui c’è competenza concorrente col Senato, materia elettorale, rattifica di trattati internazionali, amnistia e indulto, leggi di bilancio

 

PARERE PREVENTIVO DELLA CORTE COSTITUZIONALE SULLA LEGGE ELETTORALE

  • le leggi che disciplinano l’elezione dei parlamentari possono essere, prima della promulgazione, mandate alla Corte Costituzionale per un “giudizio preventivo di legittimità costituzionale”, se lo richiedono 1/4 dei deputati o 1/3 dei senatori entro 10 giorni dall’approvazione della legge
  • la corte si deve pronunciare entro 30 giorni

 

RINVIO DELLE LEGGI DA PARTE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  • se si tratta di un decreto legge, il termine per la conversione viene differito di 30 giorni

 

REFERENDUM

  • con 800 mila firme, il quorum si abbassa alla maggioranza dei votanti alle ultime elezioni della camera
  • rimando a successiva legge costituzionale per l’introduzione di referendum popolari propositivi e d’indirizzo

 

DECRETI LEGGE

  • non possono essere usati per: materia elettorale (tranne disciplina delle elezioni), rattifica di trattati internazionali, amnistia e indulto, leggi di bilancio
  • no reiterazioni
  • no ripristino di leggi dichiarate incostituzionali dalla Corte Costituzionale per vizi sostanziali
  • oggetto: “i decreti recano misure di immediata applicazione e di contenuto specifico, omogeneo e corrispondente al titolo”
  • esame del Senato: disposto entro 30 giorni dalla presentazione alla Camera, proposte di modifica in 10 giorni (tutta la procedura non oltre i 40 giorni)

 

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  • è indetta dal Presidente del Senato
  • non più previsti i delegati regionali
  • per i primi 3 scrutini: maggioranza dei 2/3 dell’assemblea; dal 4°: 3/5 dell’assemblea; dal 7°: 3/5 dei votanti
  • in caso il presidente della Camera stia svolgendo le funzioni del Presidente della Repubblica, presiede la seduta il Presidente del Senato

 

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  • nel caso non possa adempiere le sue funzioni, gli subentra il Presidente della Camera
  • lo scioglimento del Parlamento riguarda solo camera dei deputati

 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

  • aggiunto il valore della trasparenza

 

CNEL

  • soppresso l’articolo a riguardo

 

PROVINCE

  • aboliti i riferimenti

 

COMPETENZE STATO-REGIONI

  • eliminazione della competenza concorrente
  • aggiute nuove competenze per lo stato
  • elencazione delle materie di competenza regionale (prima avevano competenza residuale)
    • riassunto: tutela delle minoranze linguistiche, pianificazione territorio e mobilità, infrastrutture, sanità, servizi alle imprese e formazione professionale, diritto allo studio, tutela del paesaggio, turismo, controllo finanziario degli enti al suo interno
    • attuazione accordi internazionali e normativa Ue
    • subentro dello stato in caso di interesse nazionale
  • per gli enti locali, inseriti i principi di semplificazione e trasparenza e i criteri di efficienza e responsabilità degli amministratori
  • la legge stabilisce indicatori di riferimento di costo e di fabbisogno per l’efficienza
  • il Governo può subentrare agli amministratori locali in caso di grave dissesto finanziario, sentito il Senato (il cui parere deve arrivare entro 15 giorni)
  • anche lo scioglimento della presidenza e del Consiglio regionale prevede il parere del Senato
  • per il Presidente della regione, la Giunta e i consiglieri viene previsto un tetto agli emolumenti, con limite pari a quelli del sindaco del capoluogo
  • la legge promuove l’equilibrio di genere nella rappresentanza

 

ELEZIONE DELLA CORTE COSTITUZIONALE

  • i 5 giudici prima eletti dal parlamento in seduta comune, ora sono eletti 3 dalla Camera e 2 dal Senato

 

DISPOSIZIONI FINALI

  • soppressione Cnel
  • no ai rimborsi “o analoghi trasferimenti monetari” ai gruppi politici presenti nei consigli regionali

 

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