Fabio Fontana
Elezioni: le regole del gioco
Come funziona la nuova legge elettorale e quali prospettive apre per il dopo voto

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Il tema della legge elettorale appassiona tanto i politici quanto lascia indifferenti gli elettori. Ma il sistema elettorale è molto importante: si tratta delle regole del gioco delle elezioni. Stabilendo come vengono trasformati i voti dei cittadini in seggi parlamentari, una legge elettorale può essere determinante nel far vincere o perdere questo o quel partito. Lo scorso ottobre, dopo essere stata in cima alla lista delle cose da fare per tutta la legislatura, è stata approvata la nuova legge elettorale, il cosiddetto Rosatellum bis, dal nome del capogruppo Pd alla Camera Ettore Rosato. Cerchiamo di capire come funziona, nel modo più semplice possibile.
Il meccanismo
Vediamo quindi come saranno scelti i 630 deputati e i 315 senatori del nuovo parlamento. La legge elettorale prevede un sistema misto: al netto dei parlamentari eletti all’estero (12 alla camera e 6 al senato), circa un terzo di deputati e senatori saranno eletti con un meccanismo maggioritario, mentre i restanti due terzi saranno selezionati con un meccanismo proporzionale. Cosa significa? Il sistema maggioritario prevede che il territorio nazionale sia diviso in tante parti quanti sono i parlamentari da eleggere e ciascuno di questi pezzi d’Italia, detti collegi uninominali, si elegge il proprio rappresentante. Prendiamo la Camera, abbiamo detto che verranno scelti con questa modalità circa un terzo dei suoi membri, per la precisione 232 deputati. Quindi il territorio nazionale sarà diviso in 232 collegi, in ciascun collegio ogni partito o coalizione presenterà il proprio candidato e quello più votato otterrà un posto a Montecitorio.
A compensare il peso dei candidati territoriali, i restanti due terzi del parlamento saranno eletti con un sistema proporzionale. Ciò significa che, all’interno di quei due terzi, ogni partito avrà in percentuale tanti parlamentari quanti saranno i suoi voti su scala nazionale. Un partito che ottiene il 30% dei voti avrà il 30% dei seggi, uno col 15 avrà il 15% dei seggi e così via. Ma come verrà scelto chi occuperà quel 30% o 15% di seggi? All’interno di circoscrizioni plurinominali, cioè pezzi di paese più grandi di quelli della parte maggioritaria, in cui ogni partito presenterà da 2 a 8 nomi, la cui elezione dipenderà dai voti presi in quella circoscrizione ma anche da quelli presi in tutte le altre.
La scheda
Se siete ancora confusi, dare un’occhiata alla scheda che troveremo in cabina può aiutare. Sopra ai riquadri con i simboli dei partiti, troviamo il nome e cognome del loro candidato nel collegio uninominale in cui ci troviamo. Ciò significa che uno di quei nomi, cioè il candidato che otterrà più voti, otterrà sicuramente il seggio assegnato nel nostro collegio. Diversi partiti si possono unire in coalizione e sostenere lo stesso candidato, in modo da avere più possibilità di farlo eleggere. Le coalizioni però devono essere uniformi su scala nazionale.
Gli altri due terzi dei parlamentari, come dicevamo, sono eletti con un sistema proporzionale. Quindi mettendo la croce sul simbolo del partito che preferiamo, gli daremo maggiori possibilità di eleggere i suoi candidati nella circoscrizione proporzionale, i cui nomi sono stampati a fianco del simbolo.
Ora che abbiamo visto la scheda, vi starete certamente chiedendo come fare ad esprimere il proprio voto. Lo possiamo fare in tre modi. Il primo modo, quello più completo, è di mettere una croce sia sul candidato uninominale sia su uno dei partiti che lo sostengono. Attenzione però: il voto disgiunto non è consentito, quindi non è possibile votare un partito che sostiene un candidato uninominale diverso da quello che scegliamo noi. Il secondo modo è di mettere una ics soltanto sul simbolo di un partito. Così facendo, il voto andrà a quel partito ma anche al candidato uninominale che esso appoggia. Il terzo modo è quello di mettere la croce soltanto sul nome di un candidato uninominale. In questo caso, il voto andrà anche ai partiti che lo sostengono, in proporzione ai loro consensi ottenuti in quel collegio.
Altre cose da sapere
Ma non possiamo finire di parlare della nuova legge elettorale senza menzionare la soglia di sbarramento. Infatti, per evitare che il parlamento sia bloccato dai veti di partiti troppo piccoli, è stata prevista una soglia del 3% di voti nella parte proporzionale, sotto la quale non si ottiene nessun seggio. Si fa eccezione per le liste che rappresentano minoranze linguistiche o che ottengano almeno il 20% in una regione oppure 2 collegi uninominali. Inoltre, per usufruire dei vantaggi di far parte di una coalizione, i partiti al suo interno devono totalizzare almeno il 10% e si considerano solo quelli che arrivano all’1%.
Una caratteristica di questa nuova legge elettorale che ha fatto molto discutere è la possibilità di candidarsi contemporaneamente in un collegio uninominale e fino in 5 circoscrizioni plurinominali. Quindi potenzialmente un candidato potrebbe essere eletto sei volte per poi dover scegliere dove accettare l’elezione.
Il Rosatellum include anche una norma sulla parità di genere: infatti i candidati della parte proporzionale non potranno essere dello stesso sesso per più del 60%, oltre a dover essere alternati nei listini scritti sulla scheda (che ne determinano l’ordine di elezione).
Un’ulteriore novità è rappresentata dalle schede antifrode: ogni scheda avrà un codice identificativo che verrà segnato al momento della consegna della scheda e sarà verificato all’uscita dalla cabina, in modo tale da evitare lo scambio con una scheda già votata. Naturalmente il codice verrà rimosso prima di inserire la scheda nell’urna.
Pro e contro
Vediamo ora le ragioni dei favorevoli e dei contrari a questa nuova legge elettorale.
Le forze politiche che hanno contribuito ad approvarla sono il Partito Democratico, Forza Italia, la Lega e le liste centriste come Alternativa Popolare. A loro avviso, la riforma del sistema elettorale era necessaria perché Camera e Senato avevano leggi elettorali diverse, entrambe modificate da sentenze della Corte Costituzionale. Anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha insistito più volte perché il parlamento si desse dei sistemi elettorali uniformi per le due camere. Inoltre, sebbene non ci sia nessuna legge elettorale che assicuri un vincitore in ogni caso, specie con un elettorato diviso fra tre poli quasi alla pari, il Rosatellum riduce il rischio che si debba ricorrere a governi di larghe intese dopo le elezioni, grazie all’introduzione delle coalizioni. Infine, essendo un sistema misto, il Rosatellum cerca di coniugare il meglio di entrambi i tipi di sistema elettorale: la parte proporzionale fa sì che ogni partito sia rappresentato in parlamento secondo le preferenze dei cittadini, mentre la parte maggioritaria permette di creare un collegamento più diretto tra gli eletti in un territorio e i loro elettori.
Coloro che hanno votato contro questa legge elettorale sono stati il Movimento 5 Stelle, Liberi e Uguali e Fratelli d’Italia. La prima critica che viene mossa al Rosatellum è quella di essere stato approvato in parlamento ricorrendo a numerosi voti di fiducia, che è un modo di forzare il dibattito parlamentare dato che si lega il voto in questione alla sopravvivenza del governo. Un altro difetto della nuova legge elettorale è il divieto di voto disgiunto, ossia la possibilità di votare un candidato nel collegio uninominale e un partito non collegato ad esso nella parte proporzionale. In questo modo, a detta dei detrattori della legge, si riduce lo spazio di manovra dei cittadini nel scegliere i loro rappresentanti. Lo stesso accade grazie alla possibilità di candidarsi in più circoscrizioni con la quale gli eletti, potendo scegliere dove accettare l’elezione, saranno in grado di decidere chi dovrà prendere il loro posto. Ma la critica più forte, portata avanti specialmente dai grillini, è data dal fatto che il Rosatellum, favorendo le coalizioni, penalizza chi in una coalizione non ci può entrare per statuto, cioè il Movimento 5 Stelle stesso. È il caso quindi di approfondire la questione: chi ci guadagna e chi ci perde con questa nuova legge elettorale?
Chi ci guadagna e chi ci perde
Parlando di legge elettorali è importante capire una cosa: in un sistema partitico variegato come quello italiano, non c’è nessun sistema che può accontentare tutti. È come una coperta troppo stretta che, comunque la si tiri, lascia fuori qualcuno. Dalla tabella qui sotto, realizzata dall’Istituto Cattaneo e riportata da Repubblica, è possibile vedere come, per ciascuna caratteristica di un sistema elettorale, c’è chi ci guadagna e chi ci perde. La caratteristica principale del Rosatellum è la previsione di coalizioni. Ciò permette a due partiti come Forza Italia e Lega che sono dati nei sondaggi intorno al 15% ciascuno, di mettersi insieme in una coalizione di centrodestra per sostenere gli stessi candidati nei collegi uninominali e avere molte più chance di vittoria a confronto di una forza che non intende coalizzarsi con nessuno come il Movimento 5 Stelle. C’è poi il Partito Democratico: benché sia stato un forte sostenitore del Rosatellum, è probabile che finirà per esserne sfavorito, dato che è riuscito a coalizzarsi solo con partiti molto piccoli, insieme ai quali farà fatica a tenere testa al centrodestra. A proposito dei partiti più piccoli, questa legge elettorale favorirà, ancora una volta, quelli che avranno la possibilità di entrare in una coalizione dato che, anche laddove non riuscissero a raggiungere la soglia di sbarramento del 3 per cento, possono comunque ottenere dei seggi accordandosi con i partiti più grandi per proporre loro candidati nei collegi uninominali. Secondo lo stesso ragionamento, i partiti più piccoli che non intendono partecipare a nessuna coalizione (come Liberi e Uguali) dal Rosatellum avranno soltanto da perderci.
Come andrà a finire?
Se vi state chiedendo con quale governo ci ritroveremo dopo il 4 marzo, non siete i soli. Quasi sicuramente la sera delle elezioni non si saprà chi ha vinto. E non parliamo dei risultati dello spoglio, ma del fatto che molto probabilmente nessuna coalizione o partito singolo otterrà la maggioranza dei seggi in parlamento necessaria per formare un governo. Saranno quindi necessarie alleanze spurie, come una di larghe intese tra Forza Italia e Partito Democratico o una, meno probabile, del Movimento 5 Stelle con Liberi e Uguali oppure con la Lega. Infatti, dopo essersi sempre detti contrari ad alleanze, sembra che ora i pentastellati abbiano fatto una timida apertura a questa eventualità: Di Maio ha affermato che, se il Movimento non dovesse raggiungere la maggioranza dei seggi, sarà pronto a chiedere ad altre forze politiche di sostenere un governo a 5 stelle, ma esse non potranno chiedere posti di governo e dovranno accettare i 20 punti del programma grillino, a cui tuttavia potranno aggiungere delle loro proposte. Sondaggi alla mano però, lo scenario più probabile dopo il voto del 4 marzo è che nessuna di queste maggioranze sia possibile. Si dovrà quindi tornare a nuove elezioni, preferibilmente dopo aver cambiato la legge elettorale. Un’altra possibilità, remota ma non impossibile, è che effettivamente una delle coalizioni o un partito singolo possa vincere autonomamente. La vittoria è più alla portata di mano per il centrodestra, che si trova in vantaggio secondo gli ultimi sondaggi. In base ad alcuni calcoli, questa legge elettorale permetterebbe di vincere anche con solo il 40-45% dei consensi, a seconda della distribuzione del voto sul territorio italiano.
Conclusione
Questo era tutto quello che c’è da sapere sull’attuale legge elettorale e sulle prospettive che apre. Se sia destinata a sopravvivere o meno non lo sappiamo, ma sicuramente queste saranno le regole del gioco per le elezioni del 4 marzo e potranno influenzare non poco il risultato del voto.
Guida al Referendum per l’Autonomia di Lombardia e Veneto
Non abbiamo ancora finito di parlare del referendum in Catalogna che dobbiamo già cominciare ad occuparci di quello in Lombardia e Veneto del prossimo 22 ottobre. A scanso di equivoci, bisogna dire che i due casi sono molto diversi: quello in Catalogna è stato un referendum illegale (almeno in base alla legge spagnola) che mirava all’indipendenza per la regione di Barcellona, mentre i referendum consultivi di Lombardia e Veneto sono perfettamente legali e aspirano a garantire alle due regioni del Nord Italia più autonomia dallo stato centrale, in termini di aree di competenza ma soprattutto in termini di gestione delle risorse fiscali. Continua a leggere
Guida alle elezioni comunali 2017
Domenica 11 giugno, dalle 7 alle 23, saranno aperti i seggi elettorali per le elezioni comunali. Si vota in 1005 comuni (tra cui 25 capoluoghi di provincia), con più di 9 milioni di cittadini chiamati ad esprimersi. Gli abitanti di Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige sono già andati alle urne lo scorso 7 maggio. In ogni comune possono votare tutti i residenti maggiorenni che siano cittadini italiani o cittadini di un altro stato dell’Unione Europea (questi ultimi solo se ne hanno fatto domanda a tempo debito). L’eventuale turno di ballottaggio per i centri sopra i 15 mila abitanti si terrà domenica 25 giugno, sempre dalle 7 alle 23.
Tra le città in cui si vota ricordiamo Verona, Padova, Piacenza, Monza, Genova, Parma, L’Aquila, Taranto e Palermo. Il comune più piccolo chiamato alle urne è Blello, nella bergamasca, con i suoi 76 abitanti. Quello più grande è Palermo con 657 mila residenti. In sette comuni le elezioni sono state rinviate perché non si è presentata nessuna lista.
COME SI VOTA
Attenzione! Queste regole valgono per le regioni a statuto ordinario. Ci potrebbero essere alcune differenze in quelle a statuto speciale.
Comuni oltre i 15.000 abitanti (10.000 in Sicilia)
Si vota su un’unica scheda, dove saranno elencati tutti i candidati sindaco e, a fianco di ciascuno, le liste che lo supportano. È possibile votare in tre modi:
- tracciando un segno solo sul nome del candidato sindaco: in questo modo, si vota soltanto lui e nessuna delle liste collegate;
- tracciando un segno solo sul simbolo di una lista: in questo modo, si vota sia la lista che il candidato sindaco a cui è collegata;
- tracciando un segno sia su una lista che su un candidato sindaco non collegato ad essa (è il cosiddetto “voto disgiunto“).
Se si traccia un segno su una lista è possibile esprimere una o due preferenze scrivendo il cognome del candidato consigliere di cui si vuole agevolare l’elezione. Se però le preferenze che si vogliono assegnare sono due, devono essere di sesso diverso.
Viene eletto sindaco il candidato che raggiunge il 50% più uno dei voti validi. Se questa soglia non viene raggiunta, si terrà un secondo turno di ballottaggio, a cui accederanno i due candidati che hanno ottenuto più voti nel primo turno e da cui uscirà il vincitore. Tra i due turni, le liste il cui candidato sindaco è stato estromesso dalla corsa possono decidere di apparentarsi ad uno dei due candidati che si sfideranno al ballottaggio.
I seggi in consiglio comunale vengono assegnati in modo proporzionale (con il medoto d’Hondt). Alle liste collegate al candidato sindaco vincente viene assegnato almeno il 60% dei seggi (con un turno solo, c’è la condizione che esse devono aver raggiunto almeno il 40% dei voti validi).
Comuni sotto i 15.000 abitanti
Si vota su un’unica scheda, dove saranno elencati tutti i candidati sindaco e, a fianco di ciascuno, la lista che lo supporta. Si vota tracciando un segno sul candidato sindaco che si favorisce. In questo modo, verrà votata anche la lista che lo accompagna. È possibile esprimere una preferenza, scrivendo il candidato consigliere di cui si vuole agevolare l’elezione. Nei comuni sopra i 5.000 abitanti, le preferenze possono essere due, purché di sesso diverso.
Viene eletto il candidato sindaco che ha ottenuto il maggior numero di voti (è previsto il ballottaggio solo in caso di parità fra le liste più votate). Alla lista vincitrice spettano i due terzi dei seggi in consiglio comunale, mentre i posti restanti vengono distribuiti in modo proporzionale fra le altre formazioni.
Se in un comune si dovesse presentare una lista soltanto, le elezioni saranno valide solo nel caso che si rechino ai seggi il 50% più uno degli aventi diritto al voto (e che almeno la maggioranza di essi esprima un voto valido). In caso contrario, il comune verrà commissariato e si tornerà alle urne nel successivo turno elettorale.
Cos’è la deflazione
Secondo le stime preliminari dell’Istat, il 2016 è stato il primo anno dal 1959 in cui l’Italia si è trovata in deflazione. Per la precisione, dello 0,1% rispetto all’anno precedente. Ma cosa significa deflazione? Continua a leggere
Quale futuro per l’Unione Europea?
Nelle prossime settimane si parlerà molto di Europa. Il 25 marzo si celebrerà infatti il 60° anniversario del Trattato di Roma che istituì quella che sarebbe diventata l’Unione Europea. Quel giorno i leader dei 27 stati membri (Regno Unito escluso, naturalmente) si riuniranno a Roma per rilanciare il progetto europeo. E fin qui tutti d’accordo. È quando si arriva al come che sorgono i problemi. Continua a leggere
I motivi del populismo
Da alcuni anni ormai la politica sta cambiando. In molti paesi occidentali guadagnano sempre più consensi idee, partiti e candidati molto diversi da quelli che abbiamo conosciuto finora. Nel 2016 abbiamo visto i primi segni tangibili di questa trasformazione: il voto sulla Brexit e l’elezione di Donald Trump. Due esiti che apparivano fantascienza fino a pochi mesi prima. Continua a leggere
Post Referendum: cosa succede ora
Se non siete appena tornati da un’isola deserta, già lo sapete: il referendum di domenica 4 dicembre ha respinto a larga maggioranza la riforma della costituzione del governo Renzi. Il “no” ha vinto con quasi il 60% dei consensi contro il 40% del “sì”. Anche l’affluenza è stata più alta delle aspettative: il 65% degli italiani si è recato alle urne, il 68% se escludiamo il voto all’estero. Segno che questo referendum è stato molto sentito. Continua a leggere
Elezioni USA 2016
C’è chi dice, con una provocazione, che alle elezioni presidenziali degli Stati Uniti dovrebbero poter votare tutti i cittadini del mondo. Questo perché le decisioni che prende il presidente della maggiore superpotenza economica e politica non possono che influenzare il resto del globo. Vale ancora di più quest’anno, dato che i candidati hanno visioni del mondo radicalmente diverse. Continua a leggere
Il Referendum Costituzionale
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La riforma costituzionale per punti
FUNZIONI DELLE CAMERE
- equilibrio tra uomini e donne nella rappresentanza
- previste funzioni diverse per le due camere
- Camera dei deputati
- rappresenta la nazione
- dà la fiducia al governo
- indirizzo politico
- funzione legislativa
- controllo sul governo
- Senato
- rappresenta le istituzioni territoriali
- raccordo tra lo stato e gli enti locali
- concorre nella funzione legislativa e nel raccordo tra stato, enti locali e Unione Europea
- partecipa alle decisioni in ambito del diritto Ue
- valuta l’attività della pubblica amministrazione e l’impatto delle politiche Ue sui territori
- dà pareri su nomine governative
- verifica l’attuazione delle leggi
- Camera dei deputati
- parlamentari
- dovere di tutti i parlamentari di partecipare ai lavori
- indennità solo ai deputati
- si rimanda al regolamento della Camera la previsione dei diritti delle minoranze parlamentari e la formulazione di uno statuto delle opposizioni
COMPOSIZIONE DEL SENATO
- 95 senatori rappresentativi delle regioni (74 consiglieri regionali + 21 sindaci) + 5 nominati dal Presidente della Repubblica + gli ex capi di stato + i senatori a vita attuali
- ogni regione sceglie il proprio gruppo di rappresentanti tra i propri componenti più un sindaco per ciascuna regione
- il metodo di elezione in consiglio regionale è proporzionale e “in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri”, inoltre ”i seggi sono attribuiti in ragione dei voti espressi e della composizione di ciascun Consiglio”
- il numero di senatori per regione è proporzionale alla popolazione ma con un minimo di 2 ciascuna
- la durata in carica dei rappresentanti delle regioni è uguale a quella del proprio consiglio regionale
- il presidente della repubblica nomina i propri senatori per meriti in “campo sociale, scientifico, artistico e letterario”, la loro durata in carica è 7 anni non rinnovabili
FUNZIONE LEGISLATIVA
- competenza concorrente tra le due camere
- leggi di revisione della costituzione e leggi costituzionali
- leggi di attuazione della costituzione riguardanti:
- tutela delle minoranze linguistiche
- i referendum popolari e le altre forme di consultazione
- legge elettorale
- funzioni del governo
- comuni
- partecipazione dell’Italia all’Ue
- leggi su incadidabilità e inelleggibilità dei senatori
- autonomia regioni a statuto speciale
- accordi fatti dalle regioni
- risorse per enti locali
- altre leggi riguardanti gli enti locali
- tutte le altre leggi la competenza è esclusiva della camera
- ogni nuova legge può essere esaminata dal Senato se 1/3 dei suoi componenti ne fa richiesta
- in questo caso, il Senato ha 30 giorni per proporre modifiche, poi si esprime la Camera votando in modo definitivo
- eccezioni
- leggi dello stato che intervengono in materie regionali per interesse nazionale: l’esame del senato è automatico ed entro 10 giorni. Se il Senato propone modifiche a maggioranza assoluta, la Camera può respingerle solo a maggioranza assoluta a sua volta
- legge di bilancio: il senato può proporre modifiche entro 15 giorni
- solo la Camera autorizza stato di guerra, amnistia e indulto, rattifica trattati internazionali (tranne quelli che riguardano l’Ue, che devono essere approvati da entrambe la camere)
- fiducia e sfiducia al Governo attribuite solo dalla Camera
- autorizzazione per il tribunale dei ministri attribuita solo dalla Camera
- i presidenti delle camere decidono sui conflitti di competenze
- il Senato può svolgere attività conoscitive ed esprimere osservazioni sugli atti all’esame della Camera
- il Senato può creare commissioni d’inchiesta solo su materie che riguardano le autonomie territoriali
INIZIATIVA LEGISLATIVA
- il Senato può chiedere, a maggioranza assoluta, alla Camera di esaminare una proposta di legge, entro 6 mesi dalla sua presentazione
- leggi di iniziativa popolare: sono necessarie 150mila firme e rimando ai regolamenti parlamentari su forme e tempi dell’esame da parte del Parlamento
- rimando a legge costituzionale che crei referendum propositivi e consultivi
PRIORITÀ LEGISLATIVA
- per proposte che ritiene urgenti, il Governo può chiedere alla Camera procedure veloci, da votare entro 5 giorni
- se la Camera accetta, deve deliberare a riguardo entro 70 giorni
- i tempi per l’eventuale esame del Senato sono ridotti a metà
- sono escluse le proposte di legge su cui c’è competenza concorrente col Senato, materia elettorale, rattifica di trattati internazionali, amnistia e indulto, leggi di bilancio
PARERE PREVENTIVO DELLA CORTE COSTITUZIONALE SULLA LEGGE ELETTORALE
- le leggi che disciplinano l’elezione dei parlamentari possono essere, prima della promulgazione, mandate alla Corte Costituzionale per un “giudizio preventivo di legittimità costituzionale”, se lo richiedono 1/4 dei deputati o 1/3 dei senatori entro 10 giorni dall’approvazione della legge
- la corte si deve pronunciare entro 30 giorni
RINVIO DELLE LEGGI DA PARTE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
- se si tratta di un decreto legge, il termine per la conversione viene differito di 30 giorni
REFERENDUM
- con 800 mila firme, il quorum si abbassa alla maggioranza dei votanti alle ultime elezioni della camera
- rimando a successiva legge costituzionale per l’introduzione di referendum popolari propositivi e d’indirizzo
DECRETI LEGGE
- non possono essere usati per: materia elettorale (tranne disciplina delle elezioni), rattifica di trattati internazionali, amnistia e indulto, leggi di bilancio
- no reiterazioni
- no ripristino di leggi dichiarate incostituzionali dalla Corte Costituzionale per vizi sostanziali
- oggetto: “i decreti recano misure di immediata applicazione e di contenuto specifico, omogeneo e corrispondente al titolo”
- esame del Senato: disposto entro 30 giorni dalla presentazione alla Camera, proposte di modifica in 10 giorni (tutta la procedura non oltre i 40 giorni)
ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
- è indetta dal Presidente del Senato
- non più previsti i delegati regionali
- per i primi 3 scrutini: maggioranza dei 2/3 dell’assemblea; dal 4°: 3/5 dell’assemblea; dal 7°: 3/5 dei votanti
- in caso il presidente della Camera stia svolgendo le funzioni del Presidente della Repubblica, presiede la seduta il Presidente del Senato
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
- nel caso non possa adempiere le sue funzioni, gli subentra il Presidente della Camera
- lo scioglimento del Parlamento riguarda solo camera dei deputati
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
- aggiunto il valore della trasparenza
CNEL
- soppresso l’articolo a riguardo
PROVINCE
- aboliti i riferimenti
COMPETENZE STATO-REGIONI
- eliminazione della competenza concorrente
- aggiute nuove competenze per lo stato
- elencazione delle materie di competenza regionale (prima avevano competenza residuale)
- riassunto: tutela delle minoranze linguistiche, pianificazione territorio e mobilità, infrastrutture, sanità, servizi alle imprese e formazione professionale, diritto allo studio, tutela del paesaggio, turismo, controllo finanziario degli enti al suo interno
- attuazione accordi internazionali e normativa Ue
- subentro dello stato in caso di interesse nazionale
- per gli enti locali, inseriti i principi di semplificazione e trasparenza e i criteri di efficienza e responsabilità degli amministratori
- la legge stabilisce indicatori di riferimento di costo e di fabbisogno per l’efficienza
- il Governo può subentrare agli amministratori locali in caso di grave dissesto finanziario, sentito il Senato (il cui parere deve arrivare entro 15 giorni)
- anche lo scioglimento della presidenza e del Consiglio regionale prevede il parere del Senato
- per il Presidente della regione, la Giunta e i consiglieri viene previsto un tetto agli emolumenti, con limite pari a quelli del sindaco del capoluogo
- la legge promuove l’equilibrio di genere nella rappresentanza
ELEZIONE DELLA CORTE COSTITUZIONALE
- i 5 giudici prima eletti dal parlamento in seduta comune, ora sono eletti 3 dalla Camera e 2 dal Senato
DISPOSIZIONI FINALI
- soppressione Cnel
- no ai rimborsi “o analoghi trasferimenti monetari” ai gruppi politici presenti nei consigli regionali








